MODELLO EASTrasmissione telematica del Modello EAS. Con il decreto mille proroghe (D.L. 225/2010) è stato prorogato il termine originario del Modello EAS al 31 marzo 2011. Ecco i soggetti interessati a questa presentazione: Associazioni che dovevano presentarlo entro il 31/12/2009 e non hanno provveduto in tal senso e neanche successivamente; Associazioni costituite tra il 2/11/2009 e il 29/1/2011 che non abbiamo provveduto a trasmetterlo entro il termine dei 60 gg. dalla data di costituzione. Inoltre sono interessati a questa scadenza anche coloro che pur avendo correttamente trasmesso il modello entro i termini, nel corso del 2010 abbiano subito delle variazioni. Non tutte le variazioni comportano l´onere di effettuare una nuova comunicazione. L´Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.125/E del 6/12/2010 ha chiarito che: Non è necessario comunicare attraverso un nuovo modello EAS le variazioni dei dati delle sezioni "Dati relativi all´Ente" e "Rappresentante legale" se queste variazioni sono state tempestivamente comunicate all´Agenzia con Modello AA5/6 (per associazioni con solo codice fiscale) o AA7/10 (per associazioni titolari di partita Iva). N.B.: Tutte le associazioni ASD che non inviano il modello EAS perdano, a seguito di una verifica fiscale, tutte le agevolazioni a loro riservate.